L’articolo 124 del DL numero 34 del 19 maggio 2020 ha previsto un’esenzione IVA fino alla fine del 2020 e un’aliquota ridotta del 5% a partire dal 2021.
Questa esenzione riguarda una serie di strumenti e prodotti, dalle mascherine chirurgiche ai ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva, utili a contrastare la pandemia, i cosiddetti beni anti Covid.
Cessione beni anti-Covid. 2021
Nella circolare n. 26/E/2020 si specifica pertanto che:
- nella definizione di termometri rientrano tutte le tipologie destinate alla misurazione della temperatura corporea, inclusi i termoscanner;
- nella definizione di “detergenti disinfettanti per mani” rientrano i detergenti, gli igienizzanti per le mani che hanno “potere disinfettante”, mentre ne sono esclusi quelli che si limitano alla rimozione dello sporco;
- nella definizione di “mascherine” sono ricomprese le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3, a prescindere dall’uso ospedaliero delle stesse. Pertanto, beneficiano dell’aliquota IVA “zero” sino a fine anno e del 5% dal 1° gennaio 2021, le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 (comprese quelle riutilizzabili con la possibilità di sostituzione del filtro), così come pure le mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’Istituto Superiore della Sanità e dall’INAIL;
- ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate (quali ad esempio le mascherine in tessuto prodotte per uso igienico non sanitario) e prodotta senza il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla norme comunitarie (i.e. UNI EN 14683:2019 e UNI EN 149:2009), non possono beneficiare del trattamento IVA agevolato;
- sono agevolabili ai sensi dell’articolo 124 le mascherine c.d. ricaricabili intendendo per tali quelle riutilizzabili perché dotate di filtro intercambiabile, venduto anche separatamente;
- fra i presidi agevolabili rientrano i dispenser a muro per disinfettanti e anche il dispenser a “piantana” che presenti elementi di ancoraggio, ad esempio, al terreno o a muro, mentre ne sono esclusi quelli mobili come le semplici colonnine di cartone per poggiare il flacone;
- rientrano nella definizione di “soluzione idroalcolica in litri” e dunque sono agevolate fiscalmente tutte le confezioni il cui contenuto fa riferimento al litro come unità di misura. Pertanto sono comprese nell’agevolazione non solo le confezioni maggiori o uguali a un litro, ma anche quelle di minore dimensione, se la loro cessione avviene per finalità sanitarie;
- aliquota IVA agevolata, infine, anche per tutti gli strumenti per la diagnostica per Covid-19, compresi i saturimetri e i test sierologici.
CIRCOLARE N. 26/E
Chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 124 del DecretoLegge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» –
Risposte a quesiti.
2.2 Ambito oggettivo di applicazione
Dal 1° gennaio 2021, le cessioni saranno soggette all’aliquota IVA del 5%.
Il Decreto Rilancio integra l’elenco di cui alla tabella A, parte II bis del DPR IVA, includendovi:
- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- Monitor multiparametrico anche da trasporto;
- Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- Tubi endotracheali;
- Caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- Maschere per la ventilazione non invasiva;
- Sistemi di aspirazione;
- Umidificatori;
- Laringoscopi;
- Strumentazione per accesso vascolare;
- Aspiratore elettrico;
- Centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- Ecotomografo portatile;
- Elettrocardiografo;
- Tomografo computerizzato;
- Mascherine chirurgiche;
- Mascherine Ffp2 e Ffp3;
- Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- Termometri;
- Detergenti disinfettanti per mani;
- Dispenser a muro per disinfettanti;
- Soluzione idroalcolica in litri;
- Perossido al 3% in litri;
- Carrelli per emergenza;
- Estrattori RNA;
- Strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- Tamponi per analisi cliniche;
- Provette sterili;
- Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo